Nerviano ( MI ) , 20014 Italia
+39 392 035 8547
info@kliniki.it

Comunicazione spese sanitarie 2020 al Sistema TS: definite le regole di trasmissione

comunicazione sistema TS

Entro la fine di gennaio 2021, invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, delle spese mediche sostenute dai contribuenti nel 2020. Pronte le specifiche tecniche.

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono trasmettere le informazioni relative alle spese sanitarie, comprese le modalità di pagamento, obbligatorie per tutti i documenti sanitari che non risultino nelle casistiche di esclusione entro il 31 gennaio 2021, mentre a partire dalle spese sanitarie effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale

Con il Decreto del 19 ottobre 2020, pubblicato in GU del 29.10.2020 n. 270, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito le modalità di invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TSadeguando il tracciato del Sistema tessera sanitaria per consentire la trasmissione dei dati che, dovrà essere effettuata:

  • per le spese sostenute nel 2020, entro il 31 gennaio 2021   
  • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, con l’aggiunta dei seguenti ulteriori dati: 
  • tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento,
  • aliquota ovvero natura IVA della singola operazione, 
  • indicazione dell’esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l’opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale dell’assistito.

Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell’Allegato A del presente decreto.

I soggetti obbligati all’invio dei dati al sistema TS

Vediamo chi sono i soggetti tenuti all’obbligo di invio. I soggetti obbligati all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell’anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

  • iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
  • farmacie (pubbliche e private)
  • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
  • strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l’obbligo per dette strutturedecorre dal 2016.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016)sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

  • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
  • gli psicologi
  • gli infermieri;
  • le ostetriche/i;
  • i tecnici sanitari di radiologia medica;
  • gli ottici;
  • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
  • gli iscritti all’albo dei biologi.

KliniKi permette l’invio dei dati in modo semplice